Nella prospettiva di una sempre maggiore trasparenza nell’ambito dei contributi concessi dalla Pubblica Amministrazione, la L. 124/2017 ha introdotto degli obblighi di pubblicità.
Di seguito gli aspetti principali:
– Termine: entro il 30/06/22
– Oggetto: qualsiasi vantaggio economico ricevuto nell’anno precedente, non solo in denaro
– Entità: i vantaggi che hanno conseguito al superamento dei 10.000 euro
– Periodo: 01/01 – 30/12/2021
– Criterio di cassa: le somme introitate dal 01/01 al 31/12 indipendentemente dalla competenza
– Modalità: per società di capitali e altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio in forma ordinaria, l’obbligo di pubblicizzare viene assolto in nota integrativa; in tutti gli altri casi, su internet e portali (FB..), oppure, in mancanza di proprio sito internet, sul sito dell’Associazione di categoria di appartenenza.
– Dati da pubblicare: denominazione e codice fiscale del ricevente, denominazione dell’erogante, somma, data, causale.
Dal 2020 sono stati erogati contributi, sovvenzioni e aiuti per il COVID-19: contributi a fondo perduto, garanzie a copertura di mutui, crediti d’imposta ecc. dallo Stato, dalle Agenzie fiscali, dalle Regioni, dalle CCIAA e dai Comuni. Tali aiuti sono stati ricompresi in buona parte nell’ambito del “temporary framework” europeo e nel regime “De Minimis”
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate. (es. “la società ha ricevuto nel corso del 2020 aiuti di stato pubblicati sul RNA sezione Trasparenza”).