Con la pubblicazione del D.L. 36/2022 nella G.U. del 30.04.2022, l’obbligo di fatturazione elettronica viene esteso anche alle ASD e alle SSD, in regime forfettario L. 398/91 e con proventi commerciali non superiori ad euro 65.000, con due diverse date:
- dal 1° luglio 2022 per le sole Asd e Ssd con ricavi commerciali annui superiori ad euro 25.000;
- dal 1° gennaio 2024 per tutte le Asd e Ssd a prescindere dall’importo dei ricavi annui.
Per spiegare meglio:
Dal 1° luglio 2022 non è più previsto l’esonero dalla fattura elettronica per:
- contribuenti che rientrano nel regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011),
- contribuenti in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014),
- soggetti passivi (associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore) che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione del regime speciale ai fini IVA delle imposte sui redditi (articoli 1 e 2, legge 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo fino a 65mila euro.
Fino al 31 dicembre 2023, potranno continuare a emettere fattura cartacea le piccole Partite IVA che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 25mila euro. Per questi soggetti, l’obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio scatterà a partire dal 1° gennaio 2024.
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